Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – Cass. n. 8536/2023
Prova civile - certificazioni amministrative - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023 (Rv. 667123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_061