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Relazione conclusiva di ATP – Cass. n. 8496/2023

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - prove raccolte in altro processo - Relazione conclusiva di ATP - Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito - Utilizzabilità nel giudizio di merito - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.

 

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_195


Corte

Cassazione

8496

2023