Querela di falso - intervento del p.m. - Giudizio di falso - Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21232 del 19/07/2023 (Rv. 668591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222, Cod_Proc_Civ_art_223, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071