Eccezioni - principio di prova scritta - Documento con sottoscrizione falsa - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2721