Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione.
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. - mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario - possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 (Rv. 669372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201