Prova civile - consulenza tecnica Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 02)
Poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio - Risultanze della consulenza - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Adesione alla C.T.U. del giudice - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da un ente territoriale sulla correttezza dell'utilizzo del criterio del "valore percentuale di permuta" nel calcolo dell'indennità di espropriazione di aree edificabili mediante il metodo analitico-ricostruttivo, si era limitata ad affermare - dopo aver revocato un supplemento peritale in un primo momento disposto - che la quantificazione era frutto di una valutazione basata su giudizi tecnici del C.T.U. "correttamente formulati").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/2023 (Rv. 669426 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360