Ausiliare della parte - Funzioni - Attività tipiche del difensore - Esclusione - Accordo sulle conclusioni - Valore transattivo o vincolante per il giudice - Esclusione.
Il consulente tecnico di parte è un mero ausiliare di quest'ultima, chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza e non di volontà, limitatamente al profilo tecnico, dovendosi pertanto escludere che lo stesso sia abilitato al compimento di attività tipiche del difensore; ne deriva, altresì, che l’eventuale accordo raggiunto dai consulenti di parte sulle rispettive conclusioni non costituisce un atto transattivo in ordine al diritto controverso, né è tale da vincolare il giudice a recepire le conclusioni medesime.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_201