Testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4157 del 15/02/2024 (Rv. 670423-01)
Fallito - Rapporti patrimoniali - Incapacità a testimoniare - Applicabilità al legale rappresentante della persona giuridica - Contrarietà ai principi CEDU Esclusione - Fondamento.
Il principio secondo cui il fallito, nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può testimoniare poiché conserva la qualità di parte in senso sostanziale - come tale inconciliabile con la veste di testimone - è estensibile anche alla persona fisica che abbia statutariamente la rappresentanza legale di quella giuridica, senza che ciò comporti alcuna contrarietà ai principi CEDU, posto che secondo la stessa interpretazione della Corte EDU la violazione si verifica solo allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra, mentre l'art. 246 c.p.c. si applica in egual modo a tutte le parti del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4157 del 15/02/2024 (Rv. 670423-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246