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Poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109-01)

Prova civile – Fatti notori - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.

In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda; peraltro, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non già di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'insussistenza di un uso negoziale relativo alla cadenza mensile dei pagamenti per servizi di telefonia fissa, uso accertato, invece, dalla sentenza impugnata per fatto notorio unitamente alla ricorrenza, alla luce della sentenza della CGUE 8 giugno 2023 in causa C-468/2020, di una condotta contrattuale scorretta, consistita nell'utilizzo di clausole volte a stabilire una diversa e inferiore cadenza periodica dei pagamenti da parte dell'utenza).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395