provvedimenti del giudice civile - sentenza - "ius superveniens" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014
Dichiarazione di incostituzionalità di una norma tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza - Applicazione della nuova disciplina - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014
L'esistenza giuridica della sentenza civile è, ad eccezione dei casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza, determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria, laddove la sua deliberazione è atto privo di rilevanza giuridica esterna. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui, nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, venga dichiarata incostituzionale una determinata normativa, si applica lo "ius superveniens" così intervenuto. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva applicato l'art. 52 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme prima della pubblicazione della sentenza, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto invece applicare la norma sopravvenuta, previa adozione di ordinanza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 359, primo comma, 356, primo comma, e 279, primo comma, cod. Proc. Civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014