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provvedimenti del giudice civile‭ ‬-‭ ‬sentenza‭ ‬-‭ ‬"ius superveniens‭"‬ -‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26066‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭

Dichiarazione di incostituzionalità di una norma tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza‭ ‬-‭ ‬Applicazione della nuova disciplina‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26066‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭


L'esistenza giuridica della sentenza civile‭ ‬è,‭ ‬ad eccezione dei casi in cui vi‭ ‬è obbligo di lettura del dispositivo in udienza,‭ ‬determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria,‭ ‬laddove la sua deliberazione‭ ‬è atto privo di rilevanza giuridica esterna.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬nell'ipotesi in cui,‭ ‬nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza,‭ ‬venga dichiarata incostituzionale una determinata normativa,‭ ‬si applica lo‭ "‬ius superveniens‭" ‬così intervenuto.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.,‭ ‬in applicazione‭ ‬dell'enunciato principio,‭ ‬ha cassato la decisione di merito che aveva applicato l'art.‭ ‬52‭ ‬bis della legge‭ ‬8‭ ‬agosto‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬359,‭ ‬nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme prima della pubblicazione della sentenza,‭ ‬rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto invece applicare la norma sopravvenuta,‭ ‬previa adozione di ordinanza ai sensi del combinato disposto dagli artt.‭ ‬359,‭ ‬primo comma,‭ ‬356,‭ ‬primo comma,‭ ‬e‭ ‬279,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26066‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭