Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015
Materiale mancanza di una parte della motivazione - Nullità della sentenza - Condizioni - Difetto di intelligibilità di argomentazioni rilevanti per la decisione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015
E' nulla, per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, la sentenza in cui sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza, la cui motivazione era materialmente priva della parte idonea a far comprendere le ragioni per cui la prova testimoniale, assunta e valutata con favore nel primo grado, in appello fosse stata ritenuta inadeguata a dimostrare la sussistenza di un fatto controverso e decisivo per il giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015