Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014
Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014