Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015
Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Appello - Limiti ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - Mancato rilievo dell'inammissibilità del gravame da parte del tribunale - Ricorso per cassazione - Rilevabilità in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015
Nel caso di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, la circostanza che il tribunale, adito quale giudice d'appello, abbia mancato di rilevare l'inammissibilità del gravame, giacché proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non esclude che, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, lo stesso debba necessariamente dedurre l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, pena la sua inammissibilità ex artt. 339, terzo comma, e 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3715 del 24/02/2015