provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
Correzione di errore materiale - Provvedimento di correzione emesso da collegio giudicante diversamente composto - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicché, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all'art. 276. cod. proc. civ., dovendosi intendere il riferimento di cui all'art. 287 alla correzione effettuata dallo "stesso giudice" nel senso di "stesso ufficio giudiziario", senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015