provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
Mancato espletamento, senza contestuale comunicazione delle ragioni del rinvio, delle prove scritte di un concorso pubblico - Risarcimento del danno riconosciuto al candidato per le spese sostenute e i disagi sopportati nel trasferimento nella città di espletamento delle prove e nell'inutile permanenza, per lungo tempo, nell'aula di esami - Sentenza del giudice di pace resa secondo equità - Violazione dei principi informatori in materia di risarcimento del danno - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
La sentenza del giudice di pace, resa in controversia da decidere secondo equità, che abbia ritenuto non immeritevole di tutela sotto il profilo risarcitorio, quanto alle spese sostenute e ai disagi patiti, la posizione di un candidato ad un concorso pubblico (nella specie, notarile) il quale, dopo essersi trasferito in una città diversa da quella di residenza per ivi soggiornarvi al fine di sostenere le prove scritte e dopo essersi inutilmente trattenuto per un tempo considerevole (circa nove ore) nell'aula di esami con privazione della propria libertà di movimento, si sia sentito comunicare il rinvio a data da destinarsi delle prove espletande senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità dell'accaduto, non viola alcun principio informatore della materia cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento del danno, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell'autore della condotta lesiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006