provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
Giudice di pace - Giudizio - Secondo equità - Violazione dei principi informatori della materia (Corte cost., sentenza n. 206 del 2004) - Onere di indicazione da parte del ricorrente in cassazione - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, nelle controversie da decidere secondo equità, il rispetto dei principi informatori non vincola il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne deriva che il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare, non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite, sicché il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato, ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, e ciò al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12147 del 23/05/2006