Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Contenuto - Poteri del giudice del merito - Individuazione - Limiti - Violazione di detto principio - Conseguenza - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere - Principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell'effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Poteri del giudice del merito - Individuazione - Limiti - Violazione di detti principi - Conseguenza - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) - come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.) - non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita - diverso da quello richiesto ("petitum mediato") - oppure di emettere qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a "causa petendi" - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo - anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte - ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio. Coerentemente, il principio - secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito - non trova applicazione quando si assuma che l'accertamento del giudice di merito, appunto, abbia determinato un vizio - che sia riconducibile alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure dell'effetto devolutivo dell'appello - trattandosi, in tale caso, della denuncia di un "error in procedendo", in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006