Indicazione nell'intestazione della sentenza di magistrato diverso da quello risultante nel verbale dell'udienza di discussione - Presunzione di errore materiale - Sussistenza - Limiti - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006
Qualora la sentenza (o il provvedimento di carattere decisorio) rechi nell'intestazione il nome di un giudice diverso da quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno partecipato alla discussione e che pertanto la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza sia frutto di un errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006