Giudice di pace - Sentenza secondo equità - Vizio di omessa motivazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, che siano affette da motivazione apparente o che difettino assolutamente di motivazione, sono impugnabili con ricorso per cassazione in relazione al disposto di cui all'art. 111 Cost, secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e considerato che anche nell'ambito di un giudizio equitativo deve essere individuabile la regola, comunque non metagiuridica (Corte Cost. n. 206 del 2004), sulla base della quale viene assunta la decisione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in materia di rimborso al locatore di spese di straordinaria manutenzione, si era limitata all'apodittica affermazione secondo la quale "la domanda è fondata e merita accoglimento").
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 24/03/2006