provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23029 del 15/11/2005
Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Limite del rispetto dei principi informatori della materia - Risarcimento del danno - Presupposti - Fattispecie. – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23029 del 15/11/2005
In tema di giudizio di equità, tra i principi informatori della materia, ai quali il giudice di pace è vincolato ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 2004 - e la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., rientra la necessità, nel giudizio di risarcimento del danno, di accertare che il danneggiante abbia cagionato un danno ingiusto, violando un interesse di altro soggetto tutelato dal diritto, ovvero violando la norma giuridica che attribuisce protezione a tale interesse , e che sia fornita la prova dell'esistenza del danno stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che, decidendo secondo equità, aveva liquidato all'attore, riconosciuto invalido civile dall'amministrazione, una somma a titolo di danni morali e materiali per il ritardo dell'amministrazione nell'emettere il libretto di pensione, senza precisare la posizione soggettiva in virtù della quale aveva agito l'attore, necessariamente tutelata da norma diversa da quelle dettate in tema di inadempimento, e senza indicare quale fosse la fonte di prova dei danni morali e materiali conseguenti al ritardo).
– Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23029 del 15/11/2005