Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21116 del 31/10/2005
Sentenze del giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Limiti - Rispetto dei "principi informatori della materia" - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie in tema di prescrizione presuntiva.
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al numero tre dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile, benchè infondato, un ricorso relativo all'eccezione di prescrizione presuntiva del credito azionato, affermando che, qualora il giudice di pace adotti come regola del giudizio la disciplina codicistica dettata per l'istituto della prescrizione presuntiva, deve altresì osservare, in quanto non costituiscono normativa di dettaglio ma principi informatori della materia, le disposizioni dettate dall'art. 2959 cod.civ., secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non si è estinta, e 2960 cod.civ., secondo cui, nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si sia verificata o meno l'estinzione del debito).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21116 del 31/10/2005