Errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito - Correzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 287 cod. proc. civ. per effetto della pronuncia della n. 335 del 2004 - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla corte di legittimità, ma unicamente al giudice di merito, a norma dell'art. 287 cod.proc.civ.. Tale principio "ancor più deve essere confermato" dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale del detto art., dettata dalla sentenza della n. 335 del 2004, limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", sicchè il solo giudice competente alla correzione è quello che ha emesso la sentenza affetta dall'errore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005