Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005
Immutabilità del giudice - Momento rilevante - Udienza di discussione - Diversa precedente composizione - Irrilevanza - Mancanza di un provvedimento formale di nomina del presidente del collegio - Rilevanza - Mera irregolarità.
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto di nomina del presidente del tribunale che incarichi un giudice di presiedere il collegio che decide le cause di lavoro per una particolare udienza costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, neppure se il presidente del collegio eserciti il potere di designare sé stesso quale relatore della causa ed estensore della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005