provvedimenti del giudice civile - ordinanza - differenza tra sentenza e ordinanza – corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 3816 del 24/02/2005
Criteri di identificazione - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie relativa a sentenza non definitiva sulla giurisdizione impropriamente adottata con ordinanza dal giudice di pace. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 3816 del 24/02/2005
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo, non già alla forma adottata, ma al suo contenuto (cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma). Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi (decidendo la relativa questione senza definire il giudizio) la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione (la cui omissione determina il passaggio in giudicato della relativa decisione), la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva, non rilevando che, con quest'ultima, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, in un giudizio secondo equita', dopo essersi riservato di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, sciolse la riserva decidendo, con provvedimento definito ordinanza, su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni).
corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 3816 del 24/02/2005