Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2960 del 14/02/2005
Giudizio di equità - Consorzi fra proprietari - Partecipazione o adesione - Forma solenne - Necessità - Esclusione - Limiti - Deduzione in sede di legitimità - Inammissibilità - Principi informatori della materia - Violazione - Configurabilità - Insussistenza.
In tema di giudizio secondo equità, qualora il giudice di pace abbia ritenuto non necessaria l'adozione della forma scritta per l'adesione ad un consorzio fra proprietari d'immobili, mentre è inammissibile - stante la natura del procedimento - la censura relativa alla disapplicazione delle norme sostanziali relative all'obbligatorietà (o meno) della partecipazione al consorzio de quo e alla forma dell'adesione ad esso, neppure è configurabile la violazione dei principi informatori della materia (Corte Cost. 206 del 2004), giacchè la costituzione dei consorzi tra proprietari d'immobili in zone residenziali, a differenza dei consorzi tra imprenditori per il coordinamento e la produzione degli scambi, non necessita dell'adozione di forme solenni, a meno che non sia conferito il godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari per un tempo eccedente il novennio o per un tempo indeterminato, onde, a maggior ragione, non può essere richiesta la forma scritta per l'adesione ad essi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2960 del 14/02/2005