provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005
Decisione secondo equità del giudice di pace - Necessario rispetto dei "principi informatori della materia" - Dopo la sent. n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale - Significato dell'espressione "principi informatori della materia" - Individuazione - Modalità - Coincidenza con l'espressione "principi regolatori della materia" - Già presente in un'antecedente formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. cv. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005
Nella norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004 - avente natura additiva integrativa di carattere autoapplicativo - l'integrazione apportatavi dal dispositivo della sentenza, nel senso della sua illegittimità "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", in base al significato semantico dell'espressione "principi informatori della materia" ed alla luce della motivazione della sentenza stessa, in particolare là dove ha ravvisato il contrasto della norma con i principi costituzionali degli artt. 24 e 101, secondo comma, Cost., sotto il profilo che la scelta da parte del giudice di pace della regola equitativa al di fuori della legge scritta (cosiddetta equità sostitutiva) senza quella integrazione appariva arbitraria, mentre non lo è se fatta "alla stregua dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva", dev'essere intesa nel senso che i "principi informatori" non sono da identificare con i "principi regolatori della materia", cui alludeva la norma dell'art. 113, secondo comma, nel testo novellato dall'art. 9 della l. n. 399 del 1984 ed anteriore alla modifica disposta dall'art. 21 della l. n. 374 del 1991. In particolare, mentre il giudice conciliatore, vigente quella norma, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto aveva il dovere di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo aveva disciplinato (in ciò identificandosi "i principi regolatori della materia"), il giudice di pace, a seguito della citata sentenza, non ha il dovere di individuare la regola equitativa traendola da detta disciplina, ma, nell'individuarla, dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi - preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005