Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005
Servizio comunale di erogazione dell'acqua per uso domestico - Controversia di ripetizione di somme pagate dal fruitore in eccedenza rispetto al consumo - Regola equitativa applicata dal giudice di pace - Basata su mancata prova della pattuizione di corrispettivo per Cosiddetto minimo garantito - Violazione dei principi informatori della materia delle obbligazioni contrattuali - Configurabilità - Esclusione.
In un giudizio introdotto avanti al giudice di pace da parte del fruitore del servizio comunale di erogazione dell'acqua per uso domestico, per ottenere il riconoscimento della non debenza di somme pagate sulla base di consumo presunto annuale limitatamente a quanto eccedente l'effettivo consumo, l'applicazione da parte del giudice di pace, nel decidere la controversia di una regola equitativa in base alla quale il fruitore del servizio, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o "minimo impegnato", in quanto l'ente fornisca la prova scritta che il medesimo abbia accettato esplicitamente la relativa clausola contrattuale, con la conseguenza che in difetto il fruitore è tenuto al pagamento solo del corrispettivo del consumo effettivo, non contraddice i principi informatori applicabili alla materia delle obbligazioni contrattuali, rilevanti in relazione alla fattispecie (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a ricorso introdotto anteriormente alla sent. n. 206 del 2004 della Corte Costituzionale e deciso con la sua applicazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 382 del 11/01/2005