provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – corte di cassazione Sez. L, Sentenza n. 3348 del 18/02/2005
Giudice di pace - Controversie di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma equivalente in euro) - Pronuncia secondo equità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a compensi spettanti a componenti di commissione tributaria. corte di cassazione Sez. L, Sentenza n. 3348 del 18/02/2005
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, la regola prevista dall'art. 114 cod. proc. civ., secondo cui il giudizio equitativo non è compatibile con il carattere indisponibile delle situazioni dedotte in causa, deve necessariamente trovare applicazione anche per l'ipotesi - prevista dall'art. 113 cod. proc. civ. - in cui, per il modesto valore della controversia, non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), è la legge a sottrarre la controversia all'applicazione delle norme di diritto. (Nella specie, in applicazione del principio di diritto di cui in massima, la Corte Cass. ha annullato la decisione del giudice di pace che, decidendo secondo equità, aveva condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento, in favore di un componente di commissione tributaria, di una somma pari a quella spettante a titolo di indennità giudiziaria ai magistrati pubblici dipendenti; al riguardo, la Corte Cass. ha qualificato non disponibile la situazione dedotta in giudizio atteso che essa verteva in materia di rapporto di diritto pubblico e di servizio onorario, con obbligazioni di diritto pubblico sottratte alla disponibilità delle parti, essendo l'amministrazione chiamata soltanto a riconoscerle, mediante procedimenti ricognitivi, e non potendo costituirle o modificarne il contenuto, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).
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