Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza. (Nella specie erano state riportate le originarie conclusioni della parte attrice e non quelle, effettivamente esaminate, formulate in sede di precisazione delle conclusioni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4079 del 25/02/2005