Mancanza di indicazione espressa di una parti - Nullità - Condizioni - Inidoneità al raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012
L'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012