Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012
Sentenza della Corte di cassazione - Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale correggibile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, di fondatezza di una delle censure dell'impugnazione proposta), non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, ha ordinato di completare il dispositivo della sentenza mediante esplicita cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, rimettendo al giudice di rinvio altresì la pronuncia sulle spese, in quanto del pari erroneamente liquidate).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012