provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 2697 cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009