Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30054 del 23/12/2008
Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla novella di cui all'art. 2, della legge n. 263 del 2005) - Impugnazione - Termini lungo e breve - Decorrenza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30054 del 23/12/2008