Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005
Giudice di pace - Cause di valore fino a lire due milioni - Sentenza pronunciata secondo equità - Menzione di norme di diritto - Irrilevanza - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Esperibilità - Limiti.
Le sentenze del giudice di pace rese secondo equità per motivi di valore sono decisioni secondo equità, ancorchè il merito sia stato deciso con richiamo non all'equità, ma a principi di diritto, perché anche in questo caso l'interpretazione delle norme data dal giudice è operata in funzione equitativa. Ne consegue che, in questi casi, la violazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. è invocabile solo per violazione dei limiti del giudizio di equità ricavabili dalla Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16256 del 03/08/2005