Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005
Accertamento e valutazione dei fatti - Giudizio riservato al giudice di merito - Controllo in Cassazione - Limiti - Obbligo di motivazione della sentenza di legittimità - In relazione al solo ricorso per violazione di legge - Configurabilità - Fondamento.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., può investire il risultato dell'accertamento dei fatti e della loro valutazione, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei limiti del controllo del processo logico seguito da quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento. Il giudice di legittimità, non potendo riesaminare il fatto, deve argomentare la pronunzia relativa ai ricorsi che involgono questioni relative all'accertamento dei fatti e alla loro valutazione, anche con motivazione estremamente succinta, con il semplice rilievo della sussistenza o meno della correttezza e della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che l'obbligo di motivazione è stabilito a suo carico - in relazione al solo ricorso per violazione di legge - per svolgere il compito istituzionale della Corte Suprema di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 03/08/2005