Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 03/03/2006
Sentenza del giudice di pace - Valore della causa - Domanda eccedente i due milioni di lire - Riduzione in corso di causa - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale riduzione della domanda in corso di causa e derivando tale irrilevanza non già dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), bensì da quello dell'art. 10 del medesimo codice (secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda), che va inteso come riferito alla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Del resto, conferendo rilievo alle riduzioni della domanda nel corso del processo, si attribuirebbe all'attore la possibilità di cambiare le regole del giudizio a proprio piacimento ed eventualmente sulla base di una prognosi sfavorevole dei risultati di un giudizio secondo diritto, il che è da evitare procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 03/03/2006