Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3161 del 14/02/2006
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, secondo comma, cod. proc. civ. - Rilievabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dagli artt. 132 e 161, secondo comma, cod. proc. civ.. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3161 del 14/02/2006