Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Omissione - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso rilevando che l'omessa trascrizione nella sentenza delle conclusioni di una delle parti doveva ascriversi a un errore materiale che non aveva inciso sulla valutazione delle difese svolte dalla parte la cui eccezione di incompetenza era stata accolta).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007