Giudice di pace - Giudizi relativi ai contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ.instaurati dal 10 febbraio 2003 - Controversie di valore inferiore ad euro 1100 - Decisione secondo equità - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ.,come modificato dall'art. 18 del decreto legge 6 febbraio n. 18,convertito dalla legge 7 aprile 2003 n. 63,nei giudizi relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., che siano stati instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1100.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007