Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Configurabilità - Condizioni - Potere del giudice di ricostruzione dei fatti e di qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità - Limiti.
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011