Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011
Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Pronunzia di mero rito dichiarativa della nullità - Esclusione - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito, previa rinnovazione dell'attività determinativa della nullità - Necessità - Fondamento.
La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità; tuttavia il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011