Provvedimenti del giudice civile - sentenza - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007
Portata precettiva - Riferimento al solo dispositivo - Legittimità - Esclusione - Integrazione con la motivazione - Necessità - Contrasto apparente tra motivazione e dispositivo - Risolvibilità sul piano interpretativo - Sussistenza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie relativa al capo della sentenza in tema di regolamentazione delle spese giudiziali.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto insussistente la contraddizione dedotta con il ricorso in ordine alla sentenza impugnata laddove, in motivazione, si era affermato che dall'esito del giudizio conseguiva la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà con la condanna dell'attrice a rimborsare alla controparte la rimanente metà, nel mentre, in dispositivo, si era provveduto, per un verso, a dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado e, per altro verso, era stata pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso della metà delle spese in favore della parte vittoriosa, risultando evidente, in via interpretativa, sulla scorta della combinazione tra motivazione e dispositivo, che la statuizione finale dovesse intendersi nel senso della compensazione delle spese complessive nella misura della metà e della condanna a carico della parte soccombente alla refusione dell'altra metà a vantaggio della parte vittoriosa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007