Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - Accoglimento - Influenza sulla sentenza conclusiva del giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., con la quale venga accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007