Provvedimenti del giudice civile - ordinanza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005
Giudice di pace - Cause di valore non eccedente due milioni di lire - Eccezione di incompetenza - Ordinanza affermativa della competenza e di rinvio della causa per la prosecuzione - Natura di sentenza - Conseguenze - Riserva di impugnazione o ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
L'ordinanza con la quale il giudice di pace respinga l'eccezione sulla incompetenza funzionale ed affermi la propria competenza anche territoriale, rinviando al prosieguo la definizione della domanda di risarcimento danni oggetto del giudizio, trattandosi di provvedimento al quale va riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza non definitiva, deve essere impugnata con ricorso per cassazione o deve essere oggetto di riserva di impugnazione, formandosi altrimenti il giudicato interno, con la conseguenza che la ritenuta competenza del giudice di pace non è più contestabile e rimane definitivamente stabilita. Né rileva che la riserva di impugnazione sia considerata generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di competenza), atteso che è eccezionalmente ammessa nei confronti della sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta - ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ. - a regolamento di competenza, ma ricorribile per cassazione se pronunziata entro il limite di valore di lire due milioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, e 360, primo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005