Provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013
Uso di espressioni atecniche ed ambigue da parte del giudice - Diritto della parte di conseguire una pronuncia chiara e comprensibile - Sussistenza - Fattispecie.
Colui che si rivolge al giudice ha diritto a conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, suscettibile - se del caso - di essere messa in esecuzione senza necessità di alcuna attività di supplenza, in sede di cognizione o di esecuzione, finalizzata all'integrazione di eventuali lacune, aporie o contraddizioni del titolo. (Nel caso di specie, proposta dal debitore di una prestazione pecuniaria opposizione all'esecuzione, sul presupposto dell'eccessività della somma precettata, la S.C. ha affermato che è dovere del giudice - a fronte dell'avvenuto riconoscimento in giudizio, compiuto dallo stesso creditore esecutante, della non spettanza di una parte del credito azionato in via esecutiva - accogliere "in parte qua" l'opposizione e non rigettarla integralmente facendo ricorso ad una formula - "salvo quanto detto" - ambigua ed atecnica, oltre che in contraddizione logica con la decisione di rigetto, contravvenendo, in questo modo, all'esigenza di corrispondenza non solo tra chiesto e pronunciato, ma anche tra quanto deciso ed esposto in dispositivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013