PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010
Interpretazione - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Dispositivo - Mancanza - Vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda - Configurabilità - Fattispecie in tema di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado.
Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010