Provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - inesistenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Fattispecie.
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto avverso il provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009