Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Condizioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza. (Nella specie, il giudice, nel dispositivo, aveva statuito l'inammissibilità del gravame, mentre, in motivazione, aveva specificato che, per mero errore materiale, era stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'appello in luogo del rigetto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014