Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3602 del 07/03/2012
Domanda di arricchimento senza causa nei confronti degli associati e domanda ex art. 38 cod. civ. contro chi abbia agito per l'associazione - Identità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La domanda di arricchimento senza causa nei confronti dei partecipanti ad un'associazione non riconosciuta, ivi compreso il rappresentante della stessa, e la domanda diretta a far valere la responsabilità personale ed accessoria di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano sia quanto alla "causa petendi" (nella prima rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui arricchimento, e nella seconda l'essere stata svolta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione, responsabile in via primaria per l'adempimento del contratto), sia quanto al "petitum" (pagamento dell'indennizzo o del corrispettivo pattuito). Ne consegue che, promossa, da parte di un appaltatore, azione di arricchimento senza causa nei confronti dei partecipanti all'associazione, per avere costoro usufruito delle opere realizzate in esecuzione dell'appalto, non può ritenersi proposta per implicito, nei confronti di chi ha agito per l'associazione, la domanda fondata sulla garanzia "ex lege" di cui all'art. 38 cod. civ., né è consentito al giudice di sostituire la pretesa di arricchimento senza causa con la diversa domanda diretta a far valere detta garanzia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3602 del 07/03/2012