Decisione di rito definitoria del giudizio - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Onere ed interesse all'impugnazione - Insussistenza - Conseguenze in caso di definizione in rito di un solo capo di domanda o motivo di gravame.
Qualora il giudice, oltre a dichiarare l'inammissibilità della domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, la abbia anche rigettata, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; tale principio deve essere logicamente esteso anche ai casi in cui l'inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o motivo di gravame.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012